Scattano i controlli per i gestori di locali e ristoranti situati sull'incantevole via Partenope e i primi dati che sono emersi sono abbastanza sconcertanti. La Polizia Municipale ha infatti effettuato delle verifiche per confermare il possesso dei regolari permessi per poter sistemare, subito fuori l'ingresso dei locali, gazebo, sedie e tavoli. Ebbene su quattordici ristoranti controllati, solamente quattro sono risultati in possesso dei suddetti permessi mentre gli altri dieci sono stati multati per irregolarità.
Nello specifico, di questi dieci ristoranti ben otto hanno sfruttato indebitamente 25 metri quadrati in più rispetto a quanto era stato loro concesso, occupando in modo abusivo il suolo pubblico, mentre altri due non avevo i permessi necessari da parte del Comune per sistemare sedie e tavolini. Sono, quindi, scattate le sanzioni, a carico dei dieci gestori, ai sensi dell'articolo 20 del Codice della Strada. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri controlli anche in altre circoscrizioni della città.
ART. 20 CODICE DELLA STRADA – Occupazione della sede stradale:
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
Giorgio Perillo
Laureando in Giurisprudenza, collaboratore di "Azzurrissimo", ideatore e CEO di TechnoAdvice, il sito per gli appassionati di tecnologia ed informatica.
Info: http://www.giorgioperillo.it